successioni e donazioni

GUIDA PRATICA QUOTE EREDITARIE

Esempio di prontuario per gli eredi di una successione e quanta parte del patrimonio del de cuius (persona defunta) prenderanno.
E’ composto da due tabelle, di cui la prima rappresenta il caso più frequente di morte senza testamento.
In questo caso il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge (stabilite, in particolare, dal codice civile).
Familiari che ereditano per legge :

  • Coniuge
  • Figli
  • Fratelli (se mancano i figli)
  • Ascendenti (se mancano i figli)
  • Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)


Esempi di Grado di parentela
1°- genitore – figlio
2°- nonno – nipote (figlio di figlio) – fratello
3°- zio – nipote (figlio di fratello)
4°- 1° cugino
5°- 2° cugino – figlio di 1° cugino
6°- figlio del 2° cugino

Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.
La seconda tabella esprime la situazione delle successioni ereditarie nelle quali è presente un testamento. Riguardo questo tipo di successione sono doverose alcune precisazioni.
La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).
La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

I familiari che ereditano per testamento sono: Coniuge, Figli, Ascendenti (se mancano i figli)

Come si può notare, in questo tipo di successione, a differenza della prima (ex legge), i fratelli del de cuius non rientrano tra gli aventi diritto.

Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.

SENZA TESTAMENTO

Eredi
Eredi
Quota spettante
Coniuge vivente Coniuge (in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti) Intera eredità
Coniuge + 50% eredità + diritto abitazione
Figlio unico (anche se viventi fratelli e ascendenti) 50% eredità
Coniuge + 33,33% eredità +dir. abitazione
2 o più figli (anche se viventi fratelli e ascendenti) 66,66% in parti uguali
Coniuge + 66,66% eredità +dir. abitazione
Ascendente/i (senza figli e fratelli) 33,33% eredità in parti uguali
Coniuge + 66,66% eredità +dir. abitazione
1 o più fratelli (senza figli e ascendenti) 33,33% eredità in parti uguali
Coniuge + 66,66% eredità +dir. abitazione
Ascendente/i + 25% in parti uguali
1 o più fratelli
(senza figli)
8,33% in parti uguali
Senza coniuge
1 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)
Intera eredità in parti uguali
Ascendente/i
(senza figli e fratelli)
Intera eredità
1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)
Intera eredità in parti uguali
Ascendente/i
+
50% eredità
1 o più fratelli
(senza figli)
50% eredità in parti uguali
Altri parenti entro il 6° grado
(se unici eredi)

Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo

 

CON TESTAMENTO

Eredi Quota di legittima Quota disponibile
Coniuge vivente
Coniuge
(in mancanza di figli e senza ascendenti)
50% eredità + diritto abitazione
50% eredità
Coniuge
+
33,33% eredità + dir. abitazione
33,33% eredità
Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)
33,33% eredità
Coniuge
+
25% eredità + dir. abitazione
25% eredità
2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)
50% eredità in parti uguali
Coniuge
+
50% eredità + dir. abitazione
25% eredità
Ascendente/i
(senza figli)
25% eredità
Senza coniuge
Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)
50% eredità
50% eredità
2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)
66,66% eredità in parti uguali
33,33% eredità
Ascendente/i
(senza figli)
33,33% eredità
66,66% eredità
Senza figli e ascendenti
Niente
Intera eredità

 

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l'imposta sulle successioni e sulle donazioni..

Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l'imposta sulle successioni e donazioni.

Chi deve pagarla e quanto si paga

Sono obbligati al pagamento dell'imposta gli eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti:

  • beni immobili e diritti reali immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini dell'imposta catastale e ipotecaria);
  • azioni e quote di partecipazione al capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile);
  • obbligazioni (con esclusione dei titoli di Stato);
  • aziende (il valore è dato dal patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e l'avviamento);
  • crediti e denaro;
  • beni mobili (gioielli, mobili).


La base imponibile è costituita dal valore totale netto dell'asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili (debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie).

L'imposta di successione à determinata dall'ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela dell'erede.

In particolare, sono previste le seguenti aliquote:
 

  • 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro;
  • 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i 100.000 euro per ciascun erede;
  • 6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.


ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.
Dal 1° gennaio 2007, è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge).
I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di successione producono apposita dichiarazione.

Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale.

Queste, sono pari, rispettivamente, al 2 per cento e all'1 per cento del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non inferiore a quello determinato su base catastale, l'Ufficio non può procedere alla rettifica di valore.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento dell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi), ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione cd. "prima casa" (per ulteriori informazioni sui requisiti "prima casa" vedi il Capitolo VI).

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:
 

  • 110, per la prima casa
  • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
  • 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
  • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
  • 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.


ATTENZIONE
Per i trasferimenti di immobili non censiti le parti possono utilizzare la rendita proposta per determinare il valore catastale. In questo caso è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70 del 1988 convertito dalla legge n. 154 del 1988. La rendita catastale attribuita verrà notificata dall'Ufficio dell'Agenzia del Territorio al contribuente. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato in atto, il contribuente dovrà pagare l'imposta dovuta e i relativi interessi, a partire dalla registrazione dell'atto.

Per i terreni non edificabili, il valore catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato del 25 per cento.

LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente presentarlo all'ufficio locale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sito in Roma, Via Canton, 20 – CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23 (dall'anno 2017 sarà obbligatorio utilizzare il modello F24).
Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
 

  • gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali;
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta;
  • gli amministratori dell'eredità;
  • i curatori delle eredità giacenti;
  • gli esecutori testamentari;
  • i trustee.


Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI  
GRADO DI PARENTELA IMPOSTA
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA 4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili
(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
FRATELLI E SORELLE 6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili

(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO
E AFFINI FINO AL 3° GRADO
6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili

(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)
ALTRE PERSONE 8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia)
+
imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) sugli immobili

(o di 168 euro ciascuna, se per l'erede è una prima casa)

 

ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO DONAZIONI

Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto dei provvedimenti citati che, in sostanza, hanno eliminato la tassazione di tali trasferimenti mediante l'applicazione dell'imposta di registro.

 

Quanto si paga

Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:
 

  • 4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro;
  • 6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
  • 6 per cento da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre persone.


ATTENZIONE
Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.
Dal 1º gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti, effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti.

Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
 

  • l'imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione dell'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile;
  • l'imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura dell'1 per cento del valore dell'immobile.


In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le medesime agevolazioni concesse per le successioni. In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Da ricordare Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data di stipula dell'atto.

 

Decorrenza
Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286 del 2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007.
L'esenzione per i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni, si applicano, rispettivamente, per i discendenti dal 1° gennaio 2007, per il coniuge dal 1° gennaio 2008.

FONTE : AGENZIA DELLE ENTRATE

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